Risarcimento
danni vittime naufragio Nave Costa Concordia
Nel manifestare
la nostra solidarietà per i tragici eventi che hanno interessato la Nave da crociera
Costa Concordia, trasformando ciò che doveva essere un momento di piacere e
di svago in una triste realtà, ci sentiamo in dovere di estendere i nostri
servizi gratuiti di assistenza e consulenza nelle pratiche risarcitorie a tutti
coloro che ne faranno richiesta mediante i nostri recapiti telefonici, mail
e fax o mediante la compilazione dell'apposito modulo sottostante.
Compila
il modulo per la richiesta di assistenza
Scarica
il modulo per la richiesta di risarcimento danni
Se sei rimasto
vittime del naufragio della Nave Costa Concordia, sappi che i Tuoi diritti sono
di seguito elencati:
a) Risaricmento del danno morale
b) Risarcimento del danno patrimoniale
conseguente alla perdita di beni ed effetti personali
c) Risarcimento delle eventuali
lesioni personali per danno biologico da inabilità temporanea ed invalidità
permanente
d) Risarcimento da eventuale incapacità
lavorativa conseguente alle lesioni riportate nel sinistro
e) Risarcimento dei danni morali,
biologici e patrimoniali per gli eredi delle vittime
f) Restituzione di quanto corrisposto
per il biglietto di viaggio
g) Risarcimento del danno per la
vacanza rovinata
Ricorda che il risarcimento
del danno deve essere richiesto al Tour Operator, all'Agenzia di Viaggi presso
la quale è stato stipulato il contratto relativo al pacchetto turistico e alla
Costa Crociere quale vettore.
Di seguito riportiamo gli articoli
da 43 a 50 del Codice del Turismo Dlgs 79/2011 che disciplinano la materia del
risarcimento del danno per i pacchetti turistici:
"Art.43 Mancato o inesatto adempimento
1. Fermo restando gli obblighi
previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e
l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard
qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L’organizzatore o
l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a
risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
Art.44 Responsabilità per danni alla
persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o
dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni
internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano
le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come
recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno
si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di
partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico
per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni
accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma
1.
Art.45 Responsabilità per danni diversi da quelli alla
persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta,
fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie,
limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante
dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può
essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle
convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
3. Il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del
turista nel luogo della partenza.
Art.46 Esonero di
responsabilità
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità
oggettiva, previste da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono
esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o l’intermediario apprestano
con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di
consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia
a questo ultimo imputabile.
Art.47 Danno da vacanza
rovinata
1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa
importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può
chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un
risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all’irripetibilità dell’occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si
applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.
Art.48 Diritto
di surrogazione
1. L’organizzatore o l’intermediario che hanno
risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in
tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il
turista fornisce all’organizzatore o all’intermediario tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga.
Art.49 Reclamo
1. Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante
tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di
raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni
lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
3. La mancata
presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del
codice civile.
Art.50 Assicurazione
1.
L'organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il
risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
2. In ogni caso i
contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze
assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del
turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza
anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese per
l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate
dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare
il rimborso direttamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli
intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a
provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,
per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma
possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi
e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del
settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4.
L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro
dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le
condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli
interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il
soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte
deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività
professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale
diligenza.
6. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze
assicurative di assistenza al turista."
La presente pagina è in continuo
aggiornamento. Ci stiamo attivando per fornire tutte le indicazioni necessarie
per le procedure di risarcimento.
Compila
il modulo per la richiesta di assistenza
Scarica
il modulo per la richiesta di risarcimento danni