INCIDENTE STRADALE INCIDENTI stradali avvocato avvocati risarcimento consulenze consulenza sinistri sinistro gratis free studi legali studio legale assicurazione assicurazioni danno biologico invalidità permanente temporanea risarcimento

 

In questa pagina troverai una breve guida sui comportamenti da adottare in caso di incidente stradale.

Ricorda che in tutte queste fasi ed anche nel caso in cui si debba ricorre al Giudice, SOSINCIDENTI Ti assiste gratuitamente, occupandosi direttamente del Tuo risarcimento. Non dovrai fare altro che contattare SOSINCIDENTI, fornire le indicazioni necessarie e ricevere l'assegno a casa con tutte le garanzie di legge.

 

Quello che devi sapere sull'assicurazione R.C.auto


Ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la polizza r.c.auto

Ricordati che circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione fino alle vecchie lire 4.848.000 e l'obbligo di risarcire personalmente i danni eventualmente provocati agli altri.

Attenzione: il mancato pagamento del premio nei termini previsti equivale ad essere privi di assicurazione

Con la polizza r.c.auto è l'assicurazione che paga agli altri (i cosiddetti terzi), i danni loro provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente, nei limiti della somma indicata in polizza (il cosiddetto massimale).

La legge prevede un limite minimo delle vecchie 1.5 miliardi di lire che, ad esempio in caso di danni a più persone, può risultare insufficiente; in tal caso sarai tu a dover risarcire ai terzi il danno eccedente

Ricordati che puoi aumentare il massimale con un piccolo costo aggiuntivo

Sappi inoltre, che la polizza copre anche i danni subiti dai tuoi passeggeri limitatamente a quelli fisici, nei sinistri avvenuti per responsabilità del conducente del tuo veicolo. Non copre invece quelli subiti dal conducente stesso

Ci possono però essere casi (indicati in polizza come esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di essere da te rimborsato della somma pagata. Si tratta normalmente di casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge


Ad Esempio:

  •  se il conducente responsabile del sinistro è privo di valida patente
  •  nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione
  •  se il conducente, al momento del sinistro, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Ricordati quindi di leggere attentamente le esclusioni previste dalla polizza

Attenzione: in seguito alla liberalizzazione dei mercati e delle tariffe sono state ampliate le formule di "personalizzazione" delle polizze, che adattano le garanzie ed il loro prezzo al tipo di veicolo, alle caratteristiche personali dell'assicurato e al numero di sinistri. Sappi, quindi, che utilizzare il veicolo a condizioni diverse da quelle concordate con l'assicuratore e riportate nel contratto oppure aver fatto dichiarazioni inesatte o incomplete può comportare da parte tua l'obbligo di rimborsare l'assicuratore, in tutto o in parte la somma che ha pagato a causa del sinistro.


 

Cosa fare al momento del sinistro


Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del danno.E' quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro può essere utile richiedere l'intervento dell'autorità

E' necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni

  • compilare accuratamente il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina del modulo stesso;
  • firmarlo e possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente;
  • se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente;

Se nessuno dei due conducenti ha con se il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati:

  • data, luogo ora del sinistro;
  • tipo e targa dell'altro autoveicolo;
  • compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare dal contrassegno esposto sul parabrezza);
  • cognome, nome, indirizzo, numero di telefono del conducente dell'altro veicolo
  • generalità del proprietario dell'altro veicolo se è diverso dal conducente
  • descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
  • generalità degli eventuali feriti
  • generalità degli eventuali testimoni
  • autorità eventualmente intervenute

 

Come fare la denuncia del sinistro


E' assolutamente consigliabile che la denuncia venga effettuata utilizzando il modulo blu. Se questo non era disponibile al momento del sinistro è utile compilarlo successivamente con i dati raccolti e sottoscriverlo.

In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni secondo il codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra indicazione eventualmente richiesta.


 

Come ottenere il risarcimento

A. Il danneggiato :

 

invia all'assicuratore del Tuo veicolo o dell'altro veicolo (nei casi in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto - vedi sotto) la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve:

  • avere in allegato una copia del modulo blu o, in mancanza una dettagliata descrizione del sinistro contenente gli elementi indicati in precedenza
  • indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell'assicuratore per le perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro);
  • contenere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone
  • avere in allegato eventuali certificazioni mediche e la certificazione di avvenuta guarigione; qualora tali certificazioni non sino subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una raccomandata.

 

A1. Se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A. l'assicuratore:

 

  • indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il sinistro con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità
  • mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri qualora la compagnia l'abbia sottoscritto;
  • provvede all'accertamento dei danni;
  • se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento;
  • se il danno risulta non risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.

Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge :

  • nel caso di soli danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata;
  • nel caso di soli danni materiali, con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata
  • nel caso di lesioni personali, entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata

il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta dell'assicuratore può :

  • dichiarare di accettarla - in questo caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione
  • dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese
  • non rispondere all'offerta ricevuta - in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese.

 

A2. Se il danneggiato non ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A e nei casi di danni alle persone, guariti oltre 40 giorni dal sinistro o che comportino invalidità permanenti, l'assicuratore:

 

  • Indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il denaro con il relativo recapito, numero di telefono e reperibilità
  • indica al danneggiato i documenti che devono essere presentati per ottenere il risarcimento
  • mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri qualora la compagnia l'abbia sottoscritto
  • provvede all'accertamento dei danni;
  • se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento
  • concordato l'ammontare dell'indennizzo, versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo e , contestualmente al versamento, può chiedere ricevuta;
  • Se il danno risulta non risarcibile, ne da comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata

Attenzione La legge prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in 2 anni, ricordati quindi di chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla data dell'incidente ed eventualmente di rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con lettere raccomandata (possibilmente con ricevuta di ritorno)


 

 

Fondo di garanzia vittime della strada

 


Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti massimali obbligatori, nei seguenti casi :

  • 1) sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone
  • 2) sinistri causati da veicoli non assicurati, per danni alle persone ed anche con una franchigia di 500 EURO), per danni alle cose
  • 3) sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa"

Nei casi 1 e 2 occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di Garanzia per le vittime della strada, Via Yser, 14 - 00198 Roma e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel caso 3, poichè la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare cui deve essere trasmessa.


 

 

Incidenti provocati da veicoli stranieri

 


Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A) all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.

Se invece l'incidente è avvenuto all'estero , la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato, (l'equivalente dell'UCI italiano). E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicurazione del veicolo straniero


 

 

 

 

 

 

 

COSA FARE SUL LUOGO DELL'INCIDENTE?

 

Siete daccordo sulla resposabilità?

Non siete daccordo sulla responibilità?

In questo caso compilate un Modulo Blu di constatazione amichevole e firmatelo entrambi: si accorciano i tempi del risarcimento! La risposta della Compagnia del dan­neggiato dovrà arrivare in breve tempo: entro 30 giorni, anziché 60, dalla richiesta di risarcimento. Attenzione nella compilazione: fatelo nella maniera più chiara, dettagliata e completa possibile.

Se non siete d'accordo sulla dinamica dell'incidente,compila e firma ugualmente il Modulo Blu, che varrà come denuncia di sinistro.

Proprio ora manca il Modulo Blu?

Nessun problema. Si può compilare anche in seguito ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. L'importa n te, sul luogo del sinistro, è raccogliere almeno le seguenti informazioni:

  • data dell'incidente

  • nomi degli assicurati

  • targhe dei due veicoli coinvolti

  • denominazione delle Compagnie e numeri di polizza

  • descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente

  • generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

  • indicazione dell'eventuale intervento di organi di Polizia (verbale)

La dinamica della collisione rientra nei casi previsti per il risarcimento diretto del danno?

Si applica se sono coinvolti

Non si applica se sono coinvolti

Veicoli a motore con targa italiana, Rep. di S.Marino o Citta del Vaticano, ciclomotori, macchine agricole o operatrici dotati di targa ai sensi del DPR 6/3/06, n.153 (targa grande), Assicurati RC Auto con Compagnie aderenti al Risarcimento diretto

e se il sinistro avviene in Italia

TRA NON PIU' DI DUE VEICOLI CHE EFFETTIVAMENTE VENGANO IN CONTATTO

Veicoli immatricolati all'estero o Assicurati con una Compagnia avente sede all'estero non autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia

Veicoli non a motore (esempio bici)

Ciclomotori, macchine agricole o operatrici non dotati di targa ai sensi del DPR 6/3/06, n.153 (targa piccola)

Tram o mezzi circolanti su rotaia

O SE IL SINISTRO COINVOLGE più di due veicoli o non vi sia effettiva collisione tra i due veicoli o comunque se il sinistro avviene all'estero

 

COME COMPILARE IL CAI (ex cid)

COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO

Se il sinistro rientra nei casi prevesti per il risarcimento diretto

Se il sinistro non rientra nei casi prevesti per il risarcimento diretto

Presenta la richiesta formale alla tua Compagnia.

Conviene effettuare la richiesta contestualmente alla presentazione della denuncia. In ogni caso tenere presente che il diritto del risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dall'evento (art. 2947 c.c.).

In alternativa possono essere usati gli stessi canali previsti per la presentazione della denuncia.

Presenta la richiesta formale alla Compagnia del responsabile del danno.

Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta va indirizzata alla Compagnia di chi, in tutto o in parte, ha causato l'incidente.

 

SCARICA QUI LA BROCHURE ANIA SUL RISARCIMENTO DIRETTO